TRASFERIMENTO ALLA GIURISDIZIONE DEL TRIBUNALE DI RIMINI.
E’ stato presentato il DDL n. 2124 per la modifica alle tabelle delle circoscrizioni giudiziarie con lo spostamento della competenza dei nostri sette Comuni al Tribunale di Rimini ed alla Corte d’appello di Bologna.
L’iniziativa costituisce un necessario completamento del passaggio di regione e di provincia, per ovvi criteri di omogeneità territoriale e amministrativa. La modifica delle circoscrizioni giudiziarie non determinerà spostamenti di competenza rispetto ai procedimenti civili e penali pendenti alla data di entrata in vigore della legge, fatta eccezione per i procedimenti penali per i quali non è stata ancora esercitata l’azione penale. Dalla data di entrata in vigore della legge di modifica i procedimenti civili e penali verranno invece promossi nella nuova sede. Si è anche suggerito anche un ampliamento della competenza territoriale del Giudice di Pace di Novafeltria, con l’inclusione dei comuni attigui di Verucchio, Poggio Berni e Torriana, anche al fine di ridurre il carico di lavoro del Giudice di Pace di Rimini.
CRITICITA’ FISCALE
L’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale dell’Emilia-Romagna, con risposta prot. n. 909-22732/2010 del 30 Aprile 2010 esprime il suo parere interpretativo alle problematiche di natura fiscale legate all’entrata in vigore della Legge n. 117/2009 e fa chiarezza sui due questiti presentati. Con il primo si voleva conoscere da quale data si dovevano presentare le dichiarazioni fiscali con l’indicazione della regione Emilia-Romagna e della provincia di Rimini. L’Agenzia chiarisce che già dal 15 agosto 2009 (data di entrata in vigore della Legge n. 117/2009) queste dovevano riportare le nuove indicazioni, e che la dichiarazione fiscale IRAP doveva essere indirizzata alla regione Emilia-Romagna. Però, riconoscendo che a causa delle difficoltà interpretative, molti contribuenti hanno presentato le dichiarazioni fiscali nel settembre 2009 con l’indicazione delle amministrazioni marchigiane, e la dichiarazione IRAP alla regione Marche, viene dichiarato che questo comportamento difforme non sarà sanzionato. Il secondo quesito era relativo alla determinazione dell’Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP). Essendo questa imposta dovuta alla regione (l’imposta nell’Emilia-Romagna è normalmente inferiore), era necessario conoscere come questa dovesse essere determinata ed a chi versarla. L’Agenzia spiega che l’imposta deve essere pagata fino al 14 agosto 2009 alla regione Marche, mentre dal 15 agosto 2009 questa deve essere versata alla regione Emilia-Romagna. Quindi nelle prossime dichiarazioni fiscali IRAP si dovrà provvedere a determinare proporzionalmente la base imponibile su cui calcolare le imposte, individuando un primo periodo 01/01/2009-14/08/2009 a favore della regione Marche, ed un secondo periodo 15/08/2009-31/12/2009 a favore dell’Emilia-Romagna.